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Deroga a valvole termostatiche e contabilizzazione nei Condomini

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deroga obbligo valvole termostatiche

CONDOMINIO: Deroga valvole termostatiche e contabilizzazione nei Condomini

Perizia Tecnica per deroga a valvole termostatiche e contabilizzazione del calore nei Condomini con Impianti di riscaldamento condominiali centralizzati.

Vediamo se, come e perché è possibile accertare la derogabilità nel nostro condominio con riscaldamento centralizzato all’obbligo di installare valvole termostatiche e contabilizzatori del calore e dei consumi sulla base dei quali ripartire le spesse condominiali per riscaldamento.

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Per avere la deroga all’obbligo di installazione delle valvole termostatiche e dei contabilizzatori di calore occorre la relazione tecnica di un professionista abilitato.

Il D.Lgs. del 18/7/2016 n. 141 modifica il Dlgs 102/2014 ha confermato l’obbligo di installazione dei misuratori di calore delle valvole termostatiche e dei contabilizzatori con possibilità di deroga per impedimenti tecnici od ove i costi non rendano economicamente sostenibile la loro installazione.

Le modifiche al Dlgs 102/2014 hanno confermato il ruolo determinante della contabilizzazione del calore per la ripartizione delle spese in base ai consumi energetici effettivi delle singole unità immobiliari ai sensi della norma UNI 10200, quale strumento per favorire il contenimento dei consumi energetici.

Il legislatore vede dunque un ruolo essenziale svolto dai contabilizzatori di calore per incentivare il risparmio energetico, tuttavia poiché riconosce implicitamente che non sempre un Risparmio Energetico si traduce in un uguale o comunque concreto Risparmio Economico, il legislatore pur confermando l’obbligatorietà dell’installazione di valvole termostatiche e contabilizzatori di calore, ha lasciato aperta la possibilità di derogare all’obbligo di installazione di valvole termostatiche e contabilizzatori di calore qualora si dimostri con una perizia tecnica l’impossibilità di installazione o la non convenienza economica secondo la norma UNI EN 15459.

Dopo il punto di consegna (in caso di teleriscaldamento) o a valle della caldaia centralizzata, la legge prescrive che occorre contabilizzare i consumi delle singole unità immobiliari ed in caso di supercondominio, occorrerà prevedere una contabilizzazione del calore anche del singolo edificio.

CONTABILIZZAZIONE DIRETTA DEI CONSUMI ENERGETICI

Negli impianti di riscaldamento a distribuzione orizzontale, bisognerà installare un sotto-contatore (a stabilirlo è il DL 102/14 all’ Art. 9 “Misurazione e fatturazione dei consumi energetici”, come modificato dal Dlgs del 18 luglio 2016, n. 141, comma 5 lettera b.) per la misura dei consumi individuali o di edifici a loro volta formati da una pluralità di unità immobiliari atto a misurare l’energia consumata dalla singola unità immobiliare e dal singolo edificio.

In questo caso di distribuzione orizzontale dell’impianto di riscaldamento, sarà possibile installare per ogni appartamento un solo contatore all’ingresso dello stesso ed una valvola termoelettrica gestita da un cronotermostato interno.

E’ tuttavia possibile derogare all’obbligo di contabilizzazione diretta del calore mediante una perizia tecnica che attesti la non fattibilità tecnica dell’intervento o la non sostenibilità economica in termini di costi benefici dell’intervento nelle modalità previste dalla norma UNI EN 15459

CONTABILIZZAZIONE INDIRETTA DEI CONSUMI ENERGETICI

In caso di distribuzione con colonne montanti verticali per ogni singolo locale, oppure di impossibilità tecnica di installare la contabilizzazione diretta dei consumi, o di inefficienza in termini di costi e/o di sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, sarà possibile invece installare ripartitori (oltre alle valvole termostatiche) in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all’interno delle unità immobiliari (a stabilirlo è il DL 102/14 all’ Art. 9 “Misurazione e fatturazione dei consumi energetici”, come modificato dal Dlgs del 18 luglio 2016, n. 141, comma 5 lettera c.).

Uno dei casi più ricorrenti di impossibilità tecnica (con deroga all’obbligo di installazione) è certamente costituito dai pannelli radianti annegati nella soletta del pavimento.

In questa fattispecie impiantistica, infatti, poiché il pannello radiante serve per una percentuale anche l’appartamento posto sotto e a volte anche quelli di fianco, non è possibile misurare la quantità di calore prelevato in quanto tale operazione andrebbe ad incidere sul riscaldamento di altri appartamenti confinanti.

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Si può derogare con una perizia tecnica che accerti l’impossibilità tecnica o la non convenienza economica.

Ma questo è solo un esempio di una impossibilità tecnica, tra le più evidenti, vi sono poi impedimenti legati alla qualità delle condutture di distribuzione, alle pompe di ricircolo, ecc…

Per valutare l’eccessività dei costi, occorre una attenta analisi fatta da un tecnico abilitato che varia per ogni singola realtà impiantistica.

Si consideri che solo in alcuni casi (contabilizzazione diretta), pur valutando le detrazioni fiscali del 65% o più la spesa per la termoregolazione e contabilizzazione non sempre può essere recuperata in un numero di anni ragionevole.

Si pensi che in media ogni 10 anni devono essere sostituiti i ripartitori in quanto la pila che essi contengono si esaurisce o perché perdono in efficienza ed accuratezza.

Al totale dei costi di installazione vanno aggiunti anche il costo per le letture annue e delle manutenzioni periodiche o straordinarie.

Se il risparmio presunto, rapportato alla spesa necessaria per l’installazione, non consentisse effettivamente un vantaggio economico, si ricadrebbe nel caso dell’esenzione prevista dalla norma che consente di derogare all’obbligo.

RISPARMIO ENERGETICO E RISPARMIO ECONOMICO

Il risparmio energetico ottenibile con le valvole termostatiche e la termoregolazione si ha solo se, a parità di altre condizioni se si riduce la temperatura interna dei locali altrimenti in quanto i consumi sono sempre e solo proporzionali alla differenza di temperatura tra interno ed esterno, è dimostrabile che per ogni grado di differenza di temperatura tra interno ed esterno i consumi variano di circa il 7% (Zona climatica E).

Dunque il risparmi in generale si ha a discapito del confort termico interno, in quanto l’intervento non agisce sul contenimento dei consumi, non migliora le dispersioni e non efficenta il sistema di generazione del calore.

Al risparmio teoricamente ottenibile in termini energetici, non è detto corrisponda un pari o analogo risparmio in termini economici, infatti l’installazione di valvole termostatiche e contabilizzatori del calore presuppone un amento di costi in primis quelli dell’installazione e poi quelli di gestione e manutenzione degli stessi. Si pensi alla necessità di lettura periodica ed alla necessità di mantenere efficienti i nuovi componenti impiantistici.

E’ proprio per queste motivazioni che il legislatore ha previsto la possibilità di derogare oltre che per motivazioni tecniche anche derogare all’installazione di valvole termostatiche e contabilizzatori per motivazioni economiche.

Deroga e motivazioni che vanno accertate da un tecnico abilitato che rediga una relazione tecnica o perizia sull’impianto condominiale centralizzato.

RIPARTIZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI DI RISCALDAMENTO

Per la ripartizione delle spese di riscaldamento condominiale occorrerà poi fare riferimento alla norma Uni 10200.

L’articolo 9, comma 5, lettera d) del Dlgs 102/2014, come modificato dal D.Lgs. del 18/7/2016 n. 141  nel richiamare la 10200, prevede: “d. quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti. Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si sia già provveduto all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.

Diagnosi energetica per la ripartizione corretta delle spese per riscaldamento condominiale

Deroga valvole termostatiche e diagnosi energetica per la ripartizione corretta delle spese per riscaldamento condominiale

[slockerpro id=”1″]Dunque, per ripartire i costi relativi ai consumi di riscaldamento, occorrerà poi, redigere un apposita relazione tecnica che accerti le differenze di fabbisogno termico al mq per ogni unità abitativa. In pratica ogni appartamento dovrà avere una sorta di certificazione energetica.[/slockerpro]

 

 

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