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EFFICIENZA ENERGETICA: Check Up energetico per ristrutturazione edifici

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Cosa controllare quando si fa ristrutturare una casa per verificarne la rispondenza alle norme sull’Efficienza Energetica degli edifici

L’attuale panorama normativo in materia di risparmio energetico degli edifici è saturo di leggi, decreti, delibere in continua evoluzione che vengono modificate o aggiornate quotidianamente.

Considerato che oltre alle norme nazionali, ogni Regione può legiferare in questo campo, oggi si hanno innumerevoli norme regionali spesso differenti tra loro, che creano un quadro confuso.

E’ facile quindi per un proprietario di edifici che intende realizzare dei lavori per migliorare l’Efficienza Energetica, in questo caso parliamo di ristrutturazioni di edifici esistenti in Piemonte, non essere al corrente di tutti gli sviluppi e non avere neanche ben presente quello che per legge deve essere progettato dai tecnici o come deve essere realizzato correttamente dall’impresa che esegue i lavori, o comunque sapere cosa gli spetta di diritto e a quali sanzioni potrebbe incorrere se non vengono rispettate le norme in materia di efficienza energetica degli edifici.

Efficienza energetica degli edifici

Check up energetico casa

 La legge sull’Efficienza Energetica degli Edifici

La legge prevede l’introduzione di requisiti minimi di prestazione energetica (fabbisogno di energia globale dell’edificio per il riscaldamento invernale) e di prescrizioni specifiche dei singoli componenti dell’edificio (trasmittanze degli elementi che costituisco l’involucro quali pareti, serramenti, coperture ecc.. dell’edificio e prescrizioni relative all’efficienza e alle emissioni degli impianti installati).

Nell’Art.2, comma 2, della L.R. 13/2007 viene esplicitato che le “prescrizioni specifiche[..] si applicano alle seguenti categorie di opere edilizie:

a) ristrutturazione edilizia di edifici con superficie utile fino a 1000 metri quadrati o su porzioni di edifici con superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;

b) porzioni di volumetria relativa ad ampliamenti o sopraelevazioni di edifici esistenti;

c) manutenzione straordinaria di edifici;

d) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti;

e) ristrutturazione di impianti termici;

f) sostituzione di generatore di calore

E’ chiaro quindi che per tutte queste tipologie di interventi, che interessano soprattutto lavori di ristrutturazione devono essere rispettate le prescrizioni specifiche che riguardano l’involucro dell’edificio e l’efficienza degli impianti installati.

Relazione Tecnica sull’Efficienza Energetica

Innanzitutto all’atto della presentazione in Comune della richiesta di Permesso di costruire o di altra comunicazione prevista dalla normativa vigente (SCIA,DIA…), si deve consegnare in allegato la Relazione Tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici. Questa procedura è una norma di Legge, sancita dall’Art.7, comma 1, della L.R. 13/2007 (Legge Regione Piemonte ma analoghe vi sono anche in altre Regioni).

Nella Relazione Tecnica “per tutte le categorie di edifici, nel caso di:

– installazione di impianti termici in edifici nuovi;

– nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti;

– ristrutturazione di impianti

si procede al calcolo del rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico” (1.4.1 D.G.R. 46-11968/2009); inoltre sempre nella stessa Relazione per tutte le categorie di edifici, nel caso di interventi riconducibili alle lettere a), b) e c) sopra elencate “il progettista provvede, conformemente alla normativa tecnica vigente:

– alla verifica dell’assenza di condensazioni sulle superfici opache interne dell’involucro edilizio;

– alla verifica che le condensazioni interstiziali nelle strutture di separazione tra gli ambienti a temperatura controllata o climatizzati e l’esterno, compresi gli ambienti non riscaldati, siano limitate alla quantità rievaporabile” (1.3.9 D.G.R. 46-11968/2009)

Questo per evitare che si progettino e/o costruiscano elementi che dia no formazione di umidità e muffe.

Prescrizioni specifiche sull’involucro degli edifici

Le prescrizioni specifiche da rispettare sono quelle indicate nelle Schede E della Delibera della Giunta Regionale del 4/08/09, n. 46-11968, di cui ne verranno di seguito riportati degli stralci.

QUALI SERRAMENTI SCEGLIERE IN UNA RISTRUTTURAZIONE

Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici ove sia prevista la sostituzione dei serramenti esterni vige l’obbligo di installare serramenti che abbiano un valore di trasmittanza termica massima U pari a 2,0 W/m²K (valore medio vetro/telaio).

L’ISOLAMENTO OBBLIGATORIO DEL TETTO DI COPERTURA

obbligo isolamento termico copertura

Isolamento copertura

La normativa prescrive che quando è prevista la sostituzione o la rimozione ed il posizionamento del manto di copertura, quest’ultimo deve avere una trasmittanza termica U non maggiore a 0,3 W/m²K a meno che non sia stata realizzata la medesima trasmittanza U sulla soletta dell’ultimo piano riscaldato.

ISOLAMENTO DELLE PARETI VERTICALI

Negli interventi edilizi di manutenzione straordinaria su edifici esistenti che interessano strutture verticali opache esterne e che prevedono il rifacimento di pareti o intonaci, la trasmittanza media delle strutture interessate dall’intervento, non deve essere superiore a 2,0 W/m²K incrementata del 30%.

Inoltre vi è l’obbligo di miglioramento delle prestazioni di coibentazione termica in caso di ritinteggiature di facciate che abbiano una finitura esterna ad intonaco (manutenzione ordinaria o straordinaria), nel caso in cui le murature perimetrali contengano una camera d’aria ed; l’esistenza di una muratura perimetrale monostrato, o l’eventuale intervento pregresso di isolamento termico, devono essere documentati in apposita perizia giurata in Tribunale che descriva nel dettaglio la stratigrafia e il valore della trasmittanza termica della muratura stessa.

Obbligo di installare l’impianto Solare Termico

All’Art.18, comma 1 della L.R. 13/2007, viene sottolineata l’obbligatorietà dell’installazione di impianti solari termici integrati per soddisfare almeno il 60% del fabbisogno annuale di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria dell’edificionei casi di:

obbligo impianto solare termico

Copertura con impianto solare termico integrato

– porzioni di volumetria relativa ad ampliamenti o sopraelevazioni di edifici esistenti;

nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti;

ristrutturazione di impianti termici.

Tali disposizioni attuative regionali in materia di impianti solari termici sono state approvate dalla Giunta regionale il 4 agosto 2009 e sono entrate in vigore dal 1° ottobre 2009.

Nello stesso Art.18, al comma 4 viene specificato che la falda del tetto che accoglie i pannelli solari termici deve essere progettata con la adeguata inclinazione, in modo da ottimizzare il rendimento dei pannelli. Quindi nel caso in cui venga rifatta la copertura dell’edificio, deve essere progettata con l’inclinazione ottimale per il rendimento dell’impianto solare termico.

Si noti che le sanzioni amministrative in caso di mancata installazione dei pannelli solari termici, variabili da 5.000 a 15.000 €, sono applicate ai proprietari degli edifici.

I vari riferimenti normativi sono stati riportati per far meglio comprendere che questo tipo di interventi non può essere una scelta del progettista/impresa, ma sono opere che devono essere eseguite per obbligo di legge e con le modalità e prescrizioni vigenti descritte, di cui devono essere a conoscenza i tecnici addetti.

Può succedere però che non vengano rispettati alcuni parametri o che volutamente non vengano realizzati da parte dei costruttori certi interventi, per questo per tutelarsi, nel caso in cui ci si accorga di lavorazioni mal fatte o l’edificio non risponda ai requisiti energetici di legge per i quali è stato venduto/affittato, e per non dover incorrere in sanzioni successive, che come detto sono applicate ai proprietari degli edifici, è bene richiedere una consulenza tecnica in ambito energetico, ovvero un check up energetico dell’edificio che verifichi cosa e come è stato realizzato e se l’edificio risulta dunque non a norma, cosa di cui ne risponderà il proprietario anche nel momento in cui dovrà poi vendere l’edificio stesso.

Questo tipo di check up energetico degli edifici deve essere effettuato da tecnici esperti in materia che possano individuare da subito i problemi di conformità a quanto richiesto dalle vigenti normative energetiche.

 

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