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APE obbligatorio: quando è necessario l’Attestato di Prestazione Energetica APE

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Obbligo APE

Tutti gli edifici nuovi, quelli ristrutturati e gli immobili pubblici, hanno l’obbligo dell’APE. L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è dunque obbligatorio a prescindere dal fatto che l’edificio sia venduto o affittato.

Obbligo APE

L’APE è obbligatorio per i nuovi edifici e per le ristrutturazioni. Controllare l’APE per essere sicuri delle prestazioni energetiche reali dell’edificio

L’obbligo di redigere l’APE è una delle novità introdotte dal DL 63/2013 sugli Ecobonus.

L’obbligo di dotarsi dell’APE deriva dunque sia dalla necessità di dover redigere un contratto di vendita, locazione o affitto sia se l’edificio viene creato nuovo o modificato con una ristrutturazione edilizia.

A prescindere dalla presenza di un contratto che riguarda l’immobile vi è quindi comunque, l’obbligo di dotarsi dell’APE nei seguenti casi:

APE OBBLIGATORIO PER NUOVI EDIFICI

Sono obbligati a dotarsi di APE tutti gli edifici nuovi costruiti in virtù di un permesso di costruire o di una Denuncia di Inizio Attività (DIA) richiesto o presentata dopo l’8 ottobre 2005.

Si precisa che nel caso di opere realizzate con permesso di costruire, la data da considerare per capire se è obbligatorio redigere l’APE è la data della richiesta del Permesso di Costruire e non quella del suo rilascio.

Tutti gli edifici di nuova costruzione devono dunque essere dotati dell’Attestato di Prestazione Energetica. E’ obbligatorio avere l’APE prima del rilascio del certificato di agibilità, se l’agibilità è già stata rilasciata è comunque obbligatorio redigere l’APE.

L’obbligo di far redigere l’APE è in capo al costruttore o al proprietario del nuovo edificio.

APE OBBLIGATORIO PER EDIFICI RISTRUTTURATI

Perché diventi obbligatorio dotare l’immobile dell’APE in caso di ristrutturazione, sull’edificio deve essere stata effettuata una ristrutturazione rilevante.

L’APE è obbligatorio se si tratta di interventi edilizi come la manutenzione ordinaria o straordinaria, la ristrutturazione e il risanamento conservativo che hanno coinvolto oltre il 25% della superficie dell’involucro dell’intero edificio (pavimenti, pareti, tetto, infissi ecc..) e che, a titolo esemplificativo, possono consistere nel rifacimento totale di pareti esterne, reintonaci di muri perimetrali sia interni che esterni, rifacimento del tetto o nell’impermeabilizzazione delle coperture, rifacimento dei pavimenti disperdenti, cambio di infissi. Si dovrà dunque stimare se la superfice complessiva interessata supera il 25% del totale.

Gli edifici ristrutturati hanno l’obbligo di dotarsi dell’APE, Attestato di Prestazione Energetica che deve essere prodotto prima del rilascio del certificato di agibilità, in analogia con la disciplina vigente per i nuovi edifici, l’attestato deve essere prodotto a cura del proprietario o del costruttore.

APE obbligatorio nelle ristrutturazioni

APE obbligatorio sia nelle nuove costruzioni sia nelle ristrutturazioni anche se non si vende o affitta.

Analogamente, anche se non espressamente previsto nella normativa vigente, in analogia con quanto previsto per gli edifici di nuova costruzione, l’obbligo dell’Attestato di Prestazione Energetica scatta solo per le ristrutturazioni importanti realizzate sulla base di un di permesso di costruire, di una DIA o di una SCIA successivi all’8 ottobre 2005.

Sull’introduzione dell’obbligo dell’APE è stato determinante il DL Ecobonus 63/2013 in base al quale l’edificio ristrutturato deve essere dotato dell’APE quando è sottoposto ad una ristrutturazione importante che può consistere in qualsiasi intervento di recupero edilizio riguardante una porzione superiore al 25 per cento della superficie del suo involucro.

L’obbligo dell’APE scatta quindi anche con la manutenzione o il risanamento edilizio, che sono interventi diversi dalla ristrutturazione edilizia.

Prima del DL Ecobonus 63/2013, invece, l’obbligo di APE sorgeva solo per gli edifici di superficie superiore ai 1000 metri quadri quando sottoposti a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro o a seguito di demolizione e ricostruzione.

Il DL Ecobonus 63/2013, ha quindi di fatto ampliato l’obbligo di redigere l’APE agli interventi di ristrutturazione rilevante che incidono sui consumi energetici dell’edificio.

 APE OBBLIGATORIO PER EDIFICI PUBBLICI

Anche negli edifici aperti al pubblico e di proprietà della pubblica amministrazione, aventi una superficie utile totale superiore a 500 metri quadri, non ancora dotati di APE, hanno l’obbligo di far redigere l’APE. L’Attestato di Prestazione Energetica deve essere fatto fare a cura del proprietario

o del soggetto responsabile della gestione entro il 4 dicembre 2013, cioè entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge che ha convertito il DL Ecobonus.

Dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 metri quadri che fa scattare l’obbligo di APE viene abbassata a 250 metri quadri.

L’Attestato di Prestazione Energetica deve essere affisso con evidenza all’ingresso dell’edificio in modo chiaramente visibile al pubblico.

 

Si spera che oltre ai nuovi obblighi di redigere l’APE si attivino anche più stringenti controlli per evitare il proliferare di APE falsi o comunque non redatti regolarmente come già avviene per gli ACE truffa leggi per approfondimenti.

 

 

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