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Distacco da impianto riscaldamento centralizzato condominiale

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PERIZIA distacco da impainto di riscaldamento condominiale

Come ottenere il distacco da impianto di riscaldamento centralizzato condominiale

La Legge 11 dicembre 2012 n. 220, che entrerà in vigore il prossimo 18 giugno 2013, ha così modificato l’Art. 1118 comma IV del Codice Civile: “Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma”.

Pertanto con la nuova Riforma del Condominio è ora possibile, per il singolo proprietario, sganciarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato, senza dover chiedere l’approvazione da parte degli altri condomini. Chi vuole effettuare il distacco dal riscaldamento centralizzato non deve chiedere l’approvazione da parte dell’assemblea a patto che:

–       si assicuri di non provocare notevoli squilibri di funzionamento o in qualche modo aumentare la spesa di riscaldamento per gli altri condomini;

–       continui a pagare la manutenzione straordinaria dell’impianto centralizzato, poiché esso costituisce una delle parti comuni condominiali previste dall’Art. 1117 del Codice Civile; il condomino, nonostante non usufruisca del servizio prodotto dall’impianto di riscaldamento centrale, è comproprietario dell’impianto stesso. Tale condomino è però escluso dalle spese relative ai consumi.

 

distacco da impianto riscaldamento centralizzato

Dal prossimo 18 giugno 2013 il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento

Precedentemente alla Riforma, il distacco da impianto riscaldamento centralizzato condominiale non era oggetto di una specifica previsione di Legge. La Corte di Cassazione si è tuttavia più volte espressa nel senso che il condomino può legittimamente rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini. La delibera assembleare che, pur in presenza delle condizioni necessarie, respinge la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune (Cassazione Civile, Sez. VI, 03.04.2012, n. 5331).

Nel caso in cui l’amministratore ne sia informato della volontà di distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato del condomino (anche se indirettamente), a tutela del bene e del servizio comune, dovrà attivarsi presso il condomino. Potranno essere legittimamente richieste le prove della sussistenza delle condizioni precedentemente citate. L’onere della prova spetta al condomino che si vuole distaccare il quale dovrà produrre all’amministratore (che a questo punto dovrà rimettere la questione all’assemblea) una PERIZIA TECNICA di VALUTAZIONE DELL’IMPATTO SUL CONDOMINIO che dimostri la sussistenza di entrambe le condizioni. Sarà l’assemblea a valutare se la perizia prodotta sia soddisfacente o, in alternativa, richiedere una nuova perizia (a spese però del condominio) e, in caso di contrasto tra esse, vietare il distacco e investire della questione l’Autorità Giudiziaria.

Si noti che il regolamento di condominio (sia esso di produzione assembleare o di origine contrattuale) può vietare il distacco. Infatti l’Art. 1138 comma IV del Codice Civile indica quali sono gli articoli in materia di condominio che non possono essere derogati dal regolamento, e tra questi non vi è il comma IV dell’Art. 1118 sopra citato. Ne consegue che il distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento potrà essere vietato dal regolamento condominiale.

Distacco da impianto riscaldamento centralizzato per la REGIONE PIEMONTE:

Quanto detto fin’ora è quello che succede a livello nazionale, in contrasto però, con le disposizioni della Regione Piemonte.

Infatti, la Legge della Regione Piemonte 28 maggio 2007, n. 13, recante “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”, prevede, al Capo V sotto la rubrica “integrazioni edilizie”, all’Art. 19 (Predisposizione a servizi energetici centralizzati) comma 1 che “Gli edifici nuovi e quelli soggetti agli interventi di cui all’articolo 2, comma 2, lettere d) (nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti) ed e) (ristrutturazione di impianti termici), composti da più di quattro unità abitative, sono dotati di impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria e di riscaldamento, nonché di sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore.

Ai fini della Legislazione Regionale, pertanto, il distacco effettuato ai sensi del (nuovo) Art. 1118 comma IV del Codice Civile, seguito dalla risistemazione impiantistica volta all’installazione di un impianto termico individuale viene ad essere definito ristrutturazione di impianto termico che quindi rientra in quanto disposto dal già citato Art. 19 comma 1 della Legge 13/2007 con conseguente obbligo di impianto centralizzato di riscaldamento in condomini composti da più di quattro unità abitative.

Al fine di chiarire i dubbi, ANACI Regione Piemonte e Valle d’Aosta (Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari), FIOPA (Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri del Piemonte e della Valle d’Aosta) e ANTA (Associazione Nazionale Termotecnici ed Aerotecnici), hanno rivolto un quesito alla Regione Piemonte al fine di sapere se:

1) la Legge Regionale vieta il distacco dall’impianto termico centralizzato e la successiva installazione di impianto termico autonomo;

2) la Legge Regionale prevale sulla Legge Nazionale;

3) le sanzioni a carico di colui che si distacca.

La Regione Piemonte ha rilasciato il seguente parere in data 27 febbraio 2013 dal quale emerge che:

1) è vietato il distacco dall’impianto termico centralizzato con conseguente installazione di impianto termico autonomo;

2) la Legge Regionale ha potere legislativo in materia data la clausola di cedevolezza del provvedimento statale

3) per colui che si distacca trova applicazione la sanzione amministrativa da € 5.000 a € 15.000.

PERIZIA distacco da impainto di riscaldamento condominiale

Il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato condominiale è possibile solo dopo aver fatto una perizia tecnica sulle eventuali interferenze di funzionamento dell’impianto generale.

E’ consentita l’installazione o il mantenimento di un impianto termico autonomo solo nel caso di installazione di nuovo impianto termico o ristrutturazione dell’impianto termico di un edificio esistente (con numero di unità abitative superiore a quattro) quando l’edificio non sia dotato di un impianto termico centralizzato oppure non sia tecnicamente possibile il collegamento all’impianto termico centralizzato per le unità interessate dalla ristrutturazione.

Pertanto per quanto riguarda la Regione Piemonte, a oggi, occorre valutare bene il distacco dall’impianto termico centralizzato, mentre nelle altre regioni, che non abbiano legiferato in materia in modo più restrittivo rispetto la legge nazionale, i condomini che vogliono distaccarsi dall’impianto termico centralizzato lo possono fare presentando una PERIZIA TECNICA di VALUTAZIONE DELL’IMPATTO CONDOMINIALE, redatta da un tecnico esperto, che assicuri di non provocare notevoli squilibri di funzionamento e di non aumentare la spesa di riscaldamento per gli altri condomini.

Il distacco da impianto di riscaldamento centralizzato è certamente possibile in lombardia: milano, varese, como, lecco, monza ; liguria, genova, savona, la spezia, imperia Veneto, verona, vicenza, valle d’aosta ecc..

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1 comments

  1. Paolo Fusaro 28 Giugno, 2013 at 08:19 Rispondi

    Ottimo articolo, finalmente chiarisce una situazione che mi ha comportato infinite discussioni con i miei clienti (sono un termotecnico).
    Solo un dubbio: a me risulta che l’obbligo di impianto centralizzato sopra le quattro unità abitative sia anche normato a livello nazionale, nella legge 192 del 2005, quindi le obiezioni fatte per la regione Piemonte dovrebbero valere per tutta l’Italia, giusto?

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