INGEGNERE per ECOBONUS e SISMABONUS 110%
Perché un INGEGNERE per ECOBONUS 110% e SISMABONUS 110%
Il Superbonus 110% vede l’ingegnere esperto in detrazioni fiscali come una figura fondamentale per ottenere la detrazione, se dunque cerchi un ingegnere per ecobonus o un ingegnere per sismabonus vale la pena continuare a leggere.
Esistono due macro interventi trainanti che danno la possibilità di accesso alla detrazione fiscale maggiorata al 110%, e sono suddivisi per due principali filoni per cui è necessario rivolgersi ad un architetto o ad un ingegnere esperto in detrazioni fiscali:
- Sismabonus 110%
- Ecobonus 110%
Gli aspetti da valutare sono molteplici ed interdisciplinari per cui l’ingegnere esperto in detrazioni fiscali per superbonus 110$ si deve necessariamente interfacciare con commercialisti e avvocati esperti in edilizia.
TUTTO SULLA CONSULENZA DELL’ INGEGNERE PER SISMABONUS 110%
L’applicabilità del Sismabonus 110% all’interno della nuova normativa sui Superbonus 110% è molto ampia, ed ora l’accesso alla detrazione fiscale al 110% non è più legata ai risultati prestazionali di miglioramento sismico raggiunti post intervento come invece prevede l’Ecobonus 110%.
Più precisamente, se in precedenza il regime ordinario delle detrazioni fiscali per il Sismabonus vincolava i maggiori livelli di detrazione fiscale al raggiungimento di una migliore prestazione sismica e conseguente riduzione del rischio sismico dell’edificio, questo meccanismo di premialità fiscale crescente non si applica nell’ambito del Decreto Rilancio 2020.
In sostanza il Sismabonus ordinario senza 110% era “meritocratico”, mentre ora è si applica un’unica aliquota di detrazione fiscale a prescindere dai risultati ottenuti.
Per procedere è necessario rivolgersi ad Ingegnere per Sismabonus ovvero un ingegnere strutturista, che in sede di asseverazione e dichiarazione delle caratteristiche pre e post intervento, dovrà valutare quali interventi sono necessari per far rientrare i lavori di ristrutturazione e le varie opere nell’ambito di applicabilità del Sismabonus col D.L. 34/2020.
Occorre dunque che l’ingegnere strutturista esperto anche in sismabonus 110% dove esser in grado di ottimizzare gli interventi sia sotto il profilo tecnico per migliorare le prestazioni sismiche della struttura sia per far in modo che essi rientrino nella categoria di interventi trainanti che permettono di fare i lavori di ristrutturazione praticamente gratis.
La modifica del D.M. MIT 58/2017 effettuata tramite il D.M. MIT n. 329 del 6 agosto 2020 definisce meglio le opere sismiche “minori” dette anche interventi locali minimi.
La normativa sul Super-SismaBonus 110% è come sempre una sorta di “matrioska” invertita in cui le varie normative ne richiamano altre.
Il Sismabonus è richiamato dal comma 4 art. 119 del D.L. 34/2020 (convertito in legge n. 77/2020 con modifiche); in particolare sono richiamati i commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 D.L. n. 63/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 90/2013.
Il Sismabonus 110%, con o senza prestazioni minime antisismiche è un intervento trainante del Superbonus fiscale al 110% ma per accedervi occorre uno studio accurato sia sotto il profilo tecnico sia fiscale.
Gli interventi rientranti nel Sismabonus 110%, devono ottemperare a concreto miglioramento antisismico dell’edificio che può essere certificato solo da professionisti qualificati.
Queste norme sono state introdotte nel tempo per incentivare differenti categorie di interventi Sismabonus, alcuni dei quali finalizzati al raggiungimento di crescenti prestazioni strutturali e con riduzione del rischio sismico suddivisi in due sottocategorie:
- da 1-bis a 1-ter: spese per misure antisismiche generali di cui all’art. 16-bis comma 1 lettera i) del DPR 917/1986.
- da 1-quater a 1-septies: spese per opere che raggiungono la riduzione di certe classi di rischio sismico.
Questi differenti livelli di rischio sismico, sono semplicemente una sottocategoria della più ampia definizione generale: infatti il il comma 1-bis dell’art. 16 D.L. 63/2013 fa rinvio espresso all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del DPR n. 917/1986, che riporto espressamente: i) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.
Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
Così sembra che qualsiasi intervento antisismico possa giustificare il SuperBonus al 110%, tramutandosi in intervento trainante.
È molto interessante quanto riportato nei commi 1-quater ai 1-septies compreso, dell’art. 16 D.L. 63/2013; queste tipologie di intervento sono connesse alla riduzione del rischio sismico e della relativa classe di rischio, per i quali viene fatto espresso rinvio ad apposito Decreto Ministeriale del MIT.
Tale provvedimento viene emanato con D.M. del MIT n. 58/2017, e al suo interno l’articolo 1 conferma l’ambito di applicazione per le opere antisismiche di cui al comma 1-quater dell’art. 16 D.L. 63/2013.
ANCHE GLI INTERVENTI NON COMPORTANTI RIDUZIONE DI TALE CLASSE, SONO AMMESSI AL SUPERBONUS 110%
Si può dunque affermare che gli interventi “minori” di Sismabonus, cioè quelli individuati dai commi 1-bis e 1-ter dell’art. 16 D.L. 63/2013, siano sufficienti per essere considerati trainanti, a dispetto di quelli più prestazionali dei successivi commi.
Per quanto attiene la relativa modalità e forma di asseverazione fatta da un ingegnere per sismabonus, essa è richiamata dal comma 13 lettera B dell’art. 119 DL 34/2020, che rinvia espressamente al DM del MIT 58/2017 (che inizialmente contemplava esclusivamente la riduzione di classi di rischio sismiche).
In particolare il DM MIT 58/2017 è stato aggiornato con DM MIT 329/2020 per individuare al meglio le procedure relative alle opere “SismaBonus” dell’art. 119 comma 4 del D.L. 34/2020. asseverazione attestazione del D.L. Stati di avanzamento ed eventuale Collaudo statico.
Se inizialmente vi era il dubbio se tali opere dovessero conseguire obbligatoriamente la riduzione di classi di rischi sismico, per il rinvio espresso al DM 58/2017, adesso non ci sono più dubbi: anche gli interventi non comportanti riduzione di tale classe, sono ammessi al SuperBonus 110.
Il consiglio è comunque di progettare interventi di miglioramento sismico che portino a concreti interventi di miglioramento e adeguamento antisismico sugli edifici, come se si dovesse davvero accedere al Sismabonus “ordinario”, magari anche con demolizione e ricostruzione, piuttosto che intraprndere interventi di ristrutturazione con piccole e modeste opere solo per accedere all’opportunità della detrazione fiscale.
Perché in caso contrario si verrebbe a sminuire lo spirito fondamentale del Superbonus/Sismabonus, cioè dare la possibilità a tutti di riqualificare in maniera antisismica ed energetica la propria abitazione, il tutto gratis, al fine di vivere in case più sicure, confortevoli e a bassi consumi ed impatto ambientale.
IL COSTO DELLA CONSULENZA PER SISMABONUS AL 100%
Dopo questa breve carrellata è chiara la necessità di rivolgersi ad un ingegnere per sismabonus 110% vista la complessità della materia, potrà certamente consigliarti al meglio sulle soluzioni ottimali per migliorare la sicurezza della tua casa e riuscire a fare il tutto a costo zero, infatti anche le consulenze tecniche dell’ingegnere per Sismabonus 110% possono rientrare nelle spese detraibili fiscalmente al 100%.
CONSULENZA DELL’ INGEGNERE PER ECOBONUS 110%
Nel momento in cui ci si rivolge ad un ingegnere per sismabonus verrà certamente valutata anche la possibilità di eseguire interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche del proprio edificio.
Il nostro team di lavoro si avvale di varie figure professionali oltre all’ingegnere per sismabonus si può avere allo stesso modo la consulenza di un ingegnere per ecobonus o di un architetto per ecobonus che curerà anche gli aspetti estetici degli interventi proposti.
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