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TETTO FATTO MALE: lavori al tetto eseguiti male cosa fare e di chi è la responsabilità

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Lavori al tetto eseguiti male

Lavori al tetto eseguiti male cosa fare e di chi è la responsabilità

Tetto eseguito non a regola d'arte

Il tetto è letteralmente marcito per via di infiltrazioni d’aria da microfessure che portano umidità e condense nel pacchetto del tetto. Pur superando il pacchetto la verifica Glaser.

I Lavori al Tetto Eseguiti Male possono dipendere sia da un tetto progettato male sia da un tetto costruito male e ciò può compromettere la vivibilità della mansarda o del sottotetto. Vediamo dunque se vi sono lavori fatti male come difendersi e come procedere con la contestazione lavori del tetto non eseguiti a regola d’arte.

SOTTOTETTI E MANSARDE GIOIE E DOLORI

Vivere in una mansarda ben congegnata e costruita può essere molto bello e confortevole, tuttavia se non si fa attenzione ai dettagli nella costruzione del tetto e la copertura viene costruita con vizi e difetti, possono insorgere seri problemi che compromettono il comfort abitativo del sottotetto come ad esempio:

RESPONSABILITÀ DI UN TETTO ESEGUITO MALE CON VIZI E DIFETTI COSTRUTTIVI

Rifare un tetto male può costare caro ma vi sono responsabilità possibili sia per l’impresa esecutrice sia anche per il direttore dei lavori ed il progettista del tetto che sono tutti potenzialmente responsabili in solido.

Ecco perché il direttore dei lavori è responsabile se non fa il possibile per vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori di costruzione del tetto.

Rifare il tetto e scoprire che nonostante tutto alle prime forti piogge entra acqua in casa, la prima domanda è con chi prendersela; logico è pensare all’impresa esecutrice dei lavori, ma per il tetto rifatto malamente anche il direttore dei lavori o il progettista possono passare i loro guai.

Lavori al tetto eseguiti male

Verifiche tecniche sul esecuzione del tetto: Termografia del tetto per verifica delle infiltrazioni d’aria.

Secondo una sentenza della Corte di Cassazione – sentenza n. 20557 del 30 settembre 2014 – in tema di contratto di appalto per il rifacimento del tetto mal eseguito, il direttore dei lavori, a determinate condizioni, può essere considerato (cor)responsabile assieme all’impresa esecutrice delle opere. Così come può esserlo anche il progettista se non ha rispettato le norme nella sua progettazione. L’impresa esecutrice del tetto fatto male, si sa, è sempre responsabile, ma può non esser la sola perseguibile in sede giudiziaria se dimostra con una perizia tecnica che il tetto ha vizi e difetti costruttivi.

La pronuncia della Corte di Cassazione conferma l’orientamento giurisprudenziale prevalente e ribadisce un concetto importante: il direttore dei lavori deve fare quanto è possibile per vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori.

Quando pensiamo alla necessità di rifare il tetto in realtà si possono considerare vari livelli d’intervento possibili sul tetto, che vanno dalla manutenzione ordinaria del tetto sino al rifacimento totale del tetto, tra i quali ad esempio:

  • sostituzione dei coppi sul tetto;
  • rifacimento dell’impermeabilizzazione;
  • bonifica del tetto per rimozione amianto;
  • sostituzione della listellatura in legno del tetto
  • coibentazione del tetto
  • rendere abitabile il sottotetto
  • sostituzione della struttura portante del tetto

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20557 del 2014 i lavori al tetto eseguiti male erano quelli della copertura di un condomino che aveva fatto causa all’impresa esecutrice dei lavori di ristrutturazione del tetto, all’amministratore del condominio ed al direttore dei lavori perché a suo dire la ristrutturazione del tetto non era stata eseguita a regola d’arte ed in particolare l’impermeabilizzazione del tetto era stata eseguita male.

Prima di entrare nel merito della decisione della Corte di Cassazione è utile soffermarsi su alcuni concetti cardine attorno ai quali ruota la sentenza n. 20557

PERCHÉ ANCHE IL DIRETTORE DEI LAVORI ED IL PROGETTISTA POSSONO ESSER CONSIDERATI CORRESPONSABILI DEI LAVORI AL TETTO ESEGUITI MALE

Come detto l’impresa esecutrice è sempre responsabile del suo operato, in quanto vi è sempre un’autonomia piena dell’appaltatore da cui ne derivano responsabilità per danni eventualmente cagionati.

Il codice civile nelle norme dedicate all’appalto (art. 1655 e ss.) non provvede a dare una definizione di direttore dei lavori.

Secondo la giurisprudenza, il direttore dei lavori è un rappresentante del committente nell’ambito strettamente tecnico, con poteri d’intervento, pari a quelli del committente, finalizzati alla buona realizzazione dei lavori secondo la regola dell’arte oltre che al rispetto di norme e leggi.

Se ad esempio il Sig. Rossi commissiona all’impresa Edile l’esecuzione di opere edili come il rifacimento del tetto, ma non ha le competenze tecniche per seguire e controllare i lavori, nominerà l’ing. Verdi (ma il direttore dei lavori può anche essere un altro tecnico abilitato come un architetto, geometra o ingegnere) per vigilare sull’operato della ditta appaltatrice oltre che per controllare i conti secondo il capitolato ed il contratto perché non vengano addebitati costi impropri. Il Direttore dei Lavori sostituisce dunque il committente assumendosi la responsabilità di vigilare e controllare con le dovute conoscenze tecniche e la normale diligenza la regolare esecuzione del tetto o di qualunque altro lavoro.

APPALTATORE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TETTO

L’appaltatore giuridicamente è colui a cui il committente affida l’esecuzione di un’opera o la prestazione di un servizio.

Per la legge, l’appaltatore assume l’incarico di eseguire i lavori “con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio” (art. 1655 c.c.).

In sostanza l’impresa appaltatrice preso l’impegno di rifare il tetto, deve operare nei modi e nei tempi stabiliti contrattualmente e se non lo fa se ne assume la piena responsabilità ovvero giuridicamente si dice che assume un’obbligazione di risultato.

Se, l’appaltatore nel rifare il tetto lo esegue in modo difforme alla regola dell’arte, con vizi e difetti costruttivi, il direttore dei lavori, nominato dal committente, può essere considerato (co)responsabile con l’appaltatore se non ha vigilato e controllato adeguatamente sull’esecuzione dell’opera e sullo svolgimento dei lavori.

conseguenze di un tetto eseguito male e non a regola d'arte

Un tetto progettato male ed eseguito con vizi e difetti che ha portato al precoce imputridimento delle parti lignee con umidità interstiziali e muffe superficiali.

Si ribadisce comunque il concetto fondamentale che anche se l’impresa ha eseguito un tetto seguendo scrupolosamente le indicazioni progettuali, e queste erano sbagliate o incomplete essa comunque non si esime dalle proprie responsabilità, salvo poi eventualmente accertare eventuali corresponsabilità anche del progettista. Difronte ad indicazioni errate l’impresa si deve rifiutare di eseguire i lavori o fare delle riserve scritte.

Tradotto in termini pratici: il direttore dei lavori può essere chiamato a rispondere del danno da cattiva esecuzione dei lavori del tetto, se si dimostra che un suo operato più diligente avrebbe consentito la corretta realizzazione del tetto a regola d’arte; chiaramente l’onere di dimostrare tale fatto spetta a chi agisce in giudizio per sentire dichiarata la responsabilità. Questo previo accertamento di un perito esperto va poi riportato in una apposita perizia tecnica sul tetto eseguito male.

Fino a che punto arriva dunque la responsabilità del direttore dei lavori nel caso di lavori non eseguiti a regola d’arte? È questo, nella sostanza, l’oggetto della sentenza n. 20557.

Secondo la Corte di Cassazione “il direttore dei lavori, in sostanza, assume la specifica funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell’appaltatore, vigilando che l’esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità a quanto stabilito nel capitolato di appalto. Da questo, tuttavia, non deriva a suo carico né una responsabilità per cattiva esecuzione dei lavori imputabile alla libera iniziativa dell’impresa edile appaltatrice dei lavori, né un obbligo di vigilanza continuo” anche in relazione ai tempi marginali riguardanti il controllo dell’esecuzione dei lavori medesimi (il direttore dei lavori non deve stare tutti i giorni in cantiere).

Come dire il direttore dei lavori deve controllare di persona, ma per questo non deve sostituirsi al direttore di cantiere che è in genere il titolare dell’impresa, ma deve comunque accertarsi che i lavori siano fatti bene e se non lo sono deve adottare tutti i provvedimenti in suo potere per far eliminare i vizi e difetti al tetto fatto male.

COME DIMOSTRARE CHE I LAVORI AL TETTO SONO ESEGUITI MALE

Per dimostrare tecnicamente che i lavori al tetto sono eseguiti male occorre nominare un perito di parte che rediga una perizia tecnica sui vizi e difetti del tetto, previo accertamento con strumentazioni appropriate (termocamere, igrometri, sonar, ecc. oltre che con ispezioni dirette visive) e controllo degli elaborati progettuali la corrispondenza dell’esecuzione alle leggi ed alle norme UNI EN ISO che costituiscono di fatto la regola dell’arte.

 

AREE COPERTE DAL SERVIZIO PERITO DI PARTE PER CONTESTAZIONE VIZI E DIFETTI PER LAVORI AL TETTO ESEGUITO MALE:

PERIZIA - PERITO LAVORI TETTO a: Torino Piemonte Alessandria Asti Biella Cuneo Novara Verbano Cusio Ossola Vercelli IvreaPiemonte: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano, Cusio, Ossola, Vercelli

PERIZIA - PERITO LAVORI TETTO a: MILANO Lombardia-Bergamo-Brescia,-Como-Cremona-Lecco-Lodi-Mantova-Milano-Monza-Brianza-Pavia-Sondrio-VareseLombardia: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese

PERIZIA - PERITO LAVORI TETTO a:  Valle-d-Aosta-Verres-SaintVincent-IvreaValle d’Aosta: Aosta.

PERIZIA - PERITO LAVORI TETTO a: VERONA Veneto-Belluno-Padova-Rovigo-Treviso-Venezia-Verona-VicenzaVeneto: Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza.

PERIZIA - PERITO LAVORI TETTO a:  SAVONA Liguria-Genova-Imperia-LaSpezia-SavonaLiguria: Genova, Imperia, La Spezia, Savona.

PERIZIA - PERITO LAVORI TETTO a:  PISA Toscana-Arezzo-Firenze-Grosseto--Livorno-Lucca-Massa-Carrara-Pisa-Pistoia-Prato-SienaToscana: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.

PERIZIA - PERITO LAVORI TETTO a:  BOLZANO Trentino-Bolzano-TrentoTrentino-Alto Adige: Bolzano, Trento.

PERIZIA - PERITO LAVORI TETTO a:  Friuli-Venezia-Giulia-Gorizia-Pordenone-Trieste-UdineFriuli-Venezia Giulia: Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine.

PERIZIA - PERITO LAVORI TETTO a:  Emilia-Romagna-Bologna-Ferrara-Forlì-Cesena-Modena-Parma-Piacenza-Ravenna-Reggio-Emilia-RiminiEmilia Romagna: Bologna, Ferrara, Forlì, Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini.

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