LAVORI NON ESEGUITI A REGOLA D’ARTE
LAVORI FATTI MALE O LAVORI NON ESEGUITI A REGOLA D’ARTE
Parlando di lavori non eseguiti a regola d’arte pare quasi di utilizzare un modo di dire così inflazionato ed abusato che sembra quasi che si sia perso il suo significato originario.
Ma la domanda ricorrente di molti è: «che cosa diavolo vuol dire “non a regola d’arte“?»
Ricercare una definizione di lavoro fatto male o lavoro non fatto a regola d’arte non è semplice, perché è essa stessa sfuggente, apparentemente indeterminata ed è sempre possibile dare più d’una definizione della locuzione “fatto a regola d’arte”.
Prima di spiegare come valutare se un lavoro è fatto a regola d’arte ed eventualmente come procedere: prima alla contestazione dei lavori non eseguiti a regola d’arte e poi come ottenere un risarcimento, è bene partire dalla definizione di cos’è un lavoro eseguito a regola d’arte.
DEFINIZIONE di “a regola d’arte”: L’espressione individua l’insieme di tecniche e procedure corrette per l’esecuzione dei lavori, in genere lavori di tipo artigianale per la realizzazione di manufatti di vari a tipologia.
Per “Arte” si deve intendere la categoria professionale di appartenenza del lavoratore che nello svolgimento del suo compito è tenuto a seguire le “regole” tipiche di quel mestiere,
La definizione di “a regola d’Arte” risale proprio al tempo delle Corporazioni, che predisponevano minuziosi regolamenti per ogni tipo di lavoro da eseguire spiegando nel dettaglio l’utilizzo dei vari materiali, degli strumenti di lavoro, delle procedure e soluzioni operative volte ad ottenere il massimo della qualità possibile per il lavoro, il prodotto o del servizio complessivo.
Il requisito di conformità alla regola dell’Arte dell’esecuzione di un lavoro o di una prestazione professionale trova un ampio uso nel diritto privato pur mancando di fatto una esplicita definizione normativa che chiarisca una valenza giuridica della “regola” a cui fare riferimento.
La valenza giuridica della locuzione “a regola d’arte” si può desumere da alcune norme sui contratti (specie per il contratto d’appalto) e sulle obbligazioni.
LA REGOLA D’ARTE PER IL CODICE CIVILE
L’art. 1176 (IIc) del codice civile stabilisce che «Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata».
Per l’art. 2224 il prestatore d’opera che esegue il lavoro è tenuto a procedere all’esecuzione dell’opera «secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte».
LAVORI FATTI MALE O MEGLIO LAVORI NON ESEGUITI A REGOLA D’ARTE SECONDO LA GIURISPRUDENZA
L’analisi della storia giurisprudenziale sui lavori non fatti a regola d’arte è assai vasta e sarà approfondita in altri articoli, tuttavia riportiamo alcuni concetti base su cui si basano le varie sentenze di giurisprudenza sui lavori fatti male.
Un concetto base ripreso da più sentenze ricorda che eventuali errori nelle istruzioni del Direttore dei Lavori o degli elaborati progettuali non esimono l’appaltatore ovvero l’impresa edile dalle sue responsabilità, essendo egli tenuto comunque ad esaminali, controllarli ed eventualmente correggerli o chiede re chiarimenti, secondo la normale diligenza e perizia che si presume debba avere avendo accettato l’incarico di eseguire i lavori e dunque dovendo egli (impresa edile appaltatrice) sempre e comunque uniformarsi alle regole tecniche dell’arte ( Cass. 2214/1975-820/1965 ).
La facoltà prevista dall’art. 1662 c.c. di effettuare verifiche in corso d’opera da parte del committente e/o del Direttore dei Lavori è finalizzata a garantire il corretto adempimento dell appalto, ma non anche a fungere da accettazione dell’opera come se fosse eseguita a regola d’arte e non esclude, quindi, la responsabilità dell’appaltatore per i vizi o per le difformità dell opera stessa ( Cass. 4544/2003 3239/1998 ).
Di conseguenza, anche nella denegata ipotesi che il Direttore dei Lavori abbia verificato con esito positivo le opere eseguite prima ad esempio prima che il ponteggio fosse smontato, o che le opere fossero interrate, la responsabilità dell’appaltatore rimane inalterata.
Ciò detto si evidenzia che pur restando ferme le responsabilità dell’appaltatore anche il Direttore dei Lavori e/o il progettista, come da consolidata giurisprudenza pussono anche loro dover rispondere dei vizi e delle difformità delle opere nei confronti del committente da cui abbiano ricevuto i rispettivi incarichi ( ex plurimis: Cass. 4531/1986 1388/1973 3557/1972 2887/1968 520/1965 ) e che se anche un unico evento dannoso è imputabile a più persone è sufficiente al fine di ritenere la solidarietà di tutte nell’obbligo risarcitorio che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso a produrre il danno patito dal committente dei lavori. Pertanto, sussiste corresponsabilità in solido dell appaltatore e del direttore dei lavori e/o del progettista nei confronti del committente o di ciascun condomino danneggiato in proprio in caso di lavori eseguiti in un condominio ( ex plurimis: Cass. 1114/1986 488/1985 4356/1980 2061/1977 1/1976 2985/1974 1388/1973 3557/1972 2787/1968 ).
COSA È FATTO A REGOLA D’ARTE E QUALI LAVORI NON SONO FATTI BENE
Le definizioni tecniche della regola dell’Arte sono derivate da quanto stabiliscono le associazioni (ke vecchie corporazioni di una volta) o i gruppi professionali, pertanto il rispetto di queste regole avviene su base volontaria da parte di chi appartiene a tali associazioni.
Un importante funzione nella definizione di cos’è la “regola dell’arte” la svolgono oggi gli “enti di normazione” (UNI EN ISO CEI, ecc.), i quali statuiscono specifiche tecniche e procedure di dettaglio nell’ottica di codificare la definizione e l’uso di standard tecnici per ogni settore.
Chi accetta di eseguire un appalto di lavori implicitamente accetta di eseguirlo secondo le regole del contratto e secondo quelle della regola dell’arte che implicitamente deve dunque conoscere.
Condizione di accettabilità minima di un lavoro è che questo deve essere necessariamente eseguito a regola d’arte ovvero deve rispettare in primis tutte le norme di legge, le varie nome UNI EN ISO CEI, ecc. che pur non essendo strettamente cogenti devono intendersi come requisito minimo, infatti queste stesso norme si evolvono nel tempo per adeguarsi alle mutate conoscenze tecniche, procedurali e di uso dei materiali.
In altre parole si può dire che se non segui tali norme devi farlo perché stai apportando delle migliori inconfutabili a tali procedure già consolidate e normate.
Volendo esemplificare ancora per stabilire se il lavoro è “a regola d’arte”, è necessario stabilire il livello qualitativo del manufatto secondo dei criteri riconducibili allo “stato dell’arte“; ovvero la capacità tecnica e tecnologica “dell’arte” in quel preciso momento, in quello specifico comparto per quella specifica lavorazione.
CHI PUÒ STABILIRE SE UN LAVORO È ESEGUITO A REGOLA D’ARTE IN MANIERA “PERFETTA”?
Indubbiamente stabilire se un lavoro non è fatto a regola d’arte non è una cosa semplice per i non addetti ai lavori, spesso si sente dire è solo una questione estetica oppure rientra nelle tolleranze di quel tipo di lavorazione, Durante l’esecuzione dei lavori dovrebbe essere il Direttore dei Lavori a contestare all’impresa o all’artigiano di turno che i lavori non sono fatti a regola d’arte, ma purtroppo questo in molti casi non avviene perché magari il Direttore dei Lavori conosce l’impresa, opera sullo stesso territorio e sa che inimicarsi un impresa edile potrebbe pregiudicargli la possibilità di lavori futuri.
In tali situazioni non resta che far valutare il tutto ad un perito esperto che possa in modo chiaro, indipendente e trasparente valutare se il lavori sono fatti a regola d’arte o si tratta di lavori fatti male ed eventualmente di chi possono essere le responsabilità dei vari lavori fatti male, al fine di poter chiedere un congruo risarcimento dei danni subiti.
AREE COPERTE DAL SERVIZIO DI CONTROLLO LAVORI ESEGUITI NON A REGOLA D’ARTE:
Piemonte: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano, Cusio, Ossola, Vercelli
Lombardia: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese
Veneto: Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza.
Liguria: Genova, Imperia, La Spezia, Savona.
Toscana: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.
Trentino-Alto Adige: Bolzano, Trento.
Friuli-Venezia Giulia: Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine.
Emilia Romagna: Bologna, Ferrara, Forlì, Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini.