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REVISORE CONTABILE DEL CONDOMINIO

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REVISORE CONTABILE DEL CONDOMINIO: La norma che lo prevede

Il Revisore Contabile del Condominio è stato previsto per la prima volta dalla legge 220/2012 che ha introdotto un importante riforma del condominio, introducendo molte modifiche, significative che hanno un impatto rilevante sulle modalità di gestione del condominio stesso.

Tra le tante novità, la legge di riforma del condominio ha infatti appositamente previsto una nuova figura all’interno del condominio quella del revisore dei conti condominiale o revisore contabile del condominio con chiari compiti di controllo delle spese e della gestione.

REVISORE CONTABILE DEL CONDOMINIO e Controllo spese condominiali

Il REVISORE CONTABILE DEL CONDOMINIO controlla la trasparenza e la correttezza del rendiconto annuale delle spese redatto dall’Amministratore del condominio. Si può occupare però anche di controlli più generali come la correttezza delle tabelle millesimali o altro.

La legge sul condominio ha infatti introdotto nel codice civile l’art. 1130  bis c.c., che recita “[…] L’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. […]”

Si tratta di una disposizione legislativa innovativa con la quale si attribuisce all’assemblea condominiale il potere di deliberare la nomina di un revisore contabile che controlli la trasparenza e regolarità della contabilità condominiale predisposta dall’amministratore protempore.

QUANDO SERVE UN REVISORE CONTABILE IN CONDOMINIO

La nomina di un revisore contabile dei conti del condominio non deve necessariamente presupporre che vi sia un dubbio circa qualche irregolarità di gestione del condominio. La motivazione della nomina del revisore dei conti può essere di qualsiasi natura, anche se si vuole attuare una semplice verifica delle spese o perché si vuole maggiore chiarezza sui conti del condominio, non dovendo essere infatti indicate motivazioni e/o giustificazioni in merito alla richiesta di nomina di un revisore contabile dei conti condominiali.

L’obiettivo della legge pare dunque quello di tutelare maggiormente i condomini attribuendo però a loro maggiore potere e coinvolgimento nel processo gestionale e di rendicontazione delle spesse condominiali anche semplicemente dandogli la facoltà di richiedere la nomina del revisore contabile dei conti condominiali.

CHI PUÒ FARE IL REVISORE CONTABILE DEL CONDOMINIO

La norma di riforma del condominio non ha specificato chi può svolgere l’incarico di revisore dei conti del condominio e, pertanto, pare lecito pensare che tale incarico possa essere conferito in linea teorica a qualsiasi condomino o meglio a persona possibilmente competente a svolgere tale incarico.

Il legislatore, non definendo alcun requisito minimo che deve possedere il revisore contabile ha evidentemente voluto lasciare la più ampia facoltà di scelta della persona che può svolgere il ruolo del revisore nel condominio.

Non essendo previsto per legge alcun requisito minimo, viene teoricamente data la possibilità a chiunque di cimentarsi nel ruolo di “revisore contabile del condominio”.

Questa apparente libertà, comoda nei casi in cui si vogliano chiarire semplici aspetti della contabilità, non deve trarre in inganno i condomini nel momento di conferire l’incarico di revisore contabile e scegliere il professionista adatto che abbia sia requisiti tecnici/contabili sia di competenze in materia condominiale.

Non necessariamente deve essere l’amministratore di un altro condominio, anzi a volte è meglio evitarlo per tutelarsi da secondi possibili fini (aspirazioni d’incarico come amministratore o altro) o solidarietà corporative di categoria.

IL BILANCIO CONDOMINIALE E LA SUA RENDICONTAZIONE

La stesura della rendicontazione condominiale attraverso il rendiconto condominiale annuale, è considerato dal legislatore il documento con il quale l’amministratore alla fine di ogni anno amministrativo deve rendere il conto della propria gestione ai vari condomini.

È quindi necessario che l’Amministratore protempore “giustifichi in che modo abbia svolto la sua opera, mediante la prova di tutti gli elementi di fatto che consentono di individuare e vagliare le modalità con cui l’incarico è stato eseguito e di stabilire se il suo operato sia stato conforme ai criteri di buona amministrazione” a sancire ciò da tempo è anche una sentenza della Cassazione Civile., sez. III sent. n. 4480 del 20 agosto 1985.

Con la legge 220/2012 il legislatore ha introdotto l’art. 1130 bis c.c. che riporta proprio il titolo di “rendiconto condominiale” e per la prima volta ha indicato in una norma cosa deve contenere il rendiconto condominiale annuale.

Difatti il primo comma l’art. 1130 bis c.c. così recita “Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti”.

Il legislatore, quindi, ha ritenuto di fissare in modo inequivocabile quali devono essere i punti cardine della rendicontazione condominiale, senza pur dettare vincoli schematici, come avviene per i bilanci delle società.

Esistono tuttavia delle indicazioni su come deve essere redatta una rendicontazione per esser considerata chiara e corretta vedi il nostro test sulla trasparenza dei conti e delle spese condominiali.

 

 

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