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Scarico a tetto obbligatorio dal 1 settembre 2013

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La Legge n. 90/2013 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010,sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche’ altre disposizioni in materia di coesione sociale”, entrata in vigore il 4 agosto 2013, ha determinato nuove disposizioni circa l’evacuazione dei prodotti della combustione degli impianti termici.

scarico caldaia tetto

Scarico a tetto obbligatorio anche per villette e unifamigliari

SCARICO A TETTO OBBLIGATORIO ANCHE PER LE CALDAIE A CONDENSAZIONE

Mentre nel periodo che va dal 19 dicembre 2012 al 31 agosto 2013, era sufficiente per legge installare una caldaia a condensazione per poter scaricare i fumi a parete (per l’installazione delle altre tipologie di impianti termici c’era l’obbligo di collegamento a camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio) la nuova normativa stabilisce che gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 debbano essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

Legge 90 2013

Scarico a tetto obbligatorio dal 1 settembre 2013 per tutte le caldaie

Nel l’art. 17-bis “Requisiti degli impianti termici“, al comma 9 bis, la Legge 3 agosto 2013, n. 909 stabilisce però che vi siano delle deroghe a questa prescrizione nei seguenti casi:

a) quando si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;

b) l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;

c) il progettista attesta e assevera l’impossibilita’ tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

NOVITA’ E DEROGHE DELLA n. 90/2013 SULL’EVACUAZIONE DEI FUMI

scarico sul tetto

Scarico a tetto obbligatorio ma con deroghe

Riassumendo quindi le novità riguardano  l’obbligo di scaricare a tetto esteso a tutte le tipologie di edifici (e non più solo a quelli costituiti da più unità immobiliari ) e a tutte le caldaie, anche a quelle a condensazione, mentre si può ancora scaricare a parte se, e solo se:

– si va a sostituire l’impianto con uno già esistente prima del 1 settembre 2013 che già scaricasse a parete o fosse allacciato a canna collettiva ramificata;

– lo scarico a tetto risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici;

– si dimostra, con un’asseverazione del progettista, che è impossibile tecnicamente realizzare uno sbocco a tetto.

La deroga è attuabile solo se si hanno impianti di classe 4 e 5 stelle nel rispetto delle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502 e delle prescrizioni della UNI 7129:2008 (posizionamento dei terminali di tiraggio, distanze da balconi e finestre, aperture di aerazione/ventilazione).

Se non puoi realizzare lo scarico a tetto come previsto dalla nuova normativa e ti serve l’asseverazione di un tecnico per la tua caldaia in Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino, Valle d’Aosta, Liguria…

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