SISMABONUS 110% CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
SISMABONUS 110% CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Il Sismabonus 110% con demolizione e ricostruzione è ora una possibilità ulteriore prevista dal Decreto Rilancio.
Infatti, il Decreto Rilancio ha esteso la detrazione fiscale al 110% o Superbonus 110% anche alle ricostruzioni totali degli edifici anche con la possibilità di ampliamento, che tra l’altro il DL Semplificazioni sta rendendo ancora più semplici e più libere: è così possibile fruire del superbonus 110%, e di tutti i bonus casa, anche in caso di ricostruzioni con aumento di volumetria.
Il Decreto Rilancio, convertito definitivamente dalla legge 77/2020 e il DL Semplificazioni (76/2020) si integrano tra loro definendo una novità assoluta per chi vuole ristrutturare vecchi edifici in cui è preferibile un intervento radicale di demolizione e ricostruzione tra l’altro con la possibilità di ricostruire con sagoma diversa (i cd. ruderi), soprattutto in riferimento alla loro configurazione e posizione.
Prima dell’entrata in vigore del DL Semplificazioni, che, lo ricordiamo, per rientrare nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, gli edifici ricostruiti dovevano avere “la stessa volumetria dell’edificio preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”.
Come funziona ora la demolizione con ricostruzione degli edifici
In virtù delle modifiche introdotte dal DL Semplificazioni al DPR 380/2001 “Testo unico in materia edilizia”, si allarga la concezione di demolizione e ricostruzione che ora viene ricompresa nella categoria della semplice “ristrutturazione” e comprendendo anche edifici ricostruiti “con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planovolumetriche e tipologiche” ed anche con possibili “incrementi di volumetria”.
In altre parole: mentre prima la ricostruzione con aumento di volumetria era considerata come una ‘nuova costruzione’ e quindi non poteva accedere ai bonus fiscali sul recupero edilizio, con le modifiche introdotte è possibile fruire delle agevolazioni fiscali anche in caso di demolizione con ampliamenti.
Il Sismabonus 110% con demolizione e ricostruzione vale dunque anche per la demolizione e ricostruzione che prevede anche una forma dell’edificio con sagoma diversa da quella preesistente.
Come primo grande vantaggio si ha dunque che il Sismabonus 110% ex art.119 del DL Rilancio è esteso anche ai lavori di demolizione e ricostruzione: si fa, infatti, uno specifico riferimento all’articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo Unico dell’Edilizia; dopo l’entrata in vigore del Dl Semplificazioni, il superbonus 110% sarà possibile ricomprendere nella detrazione fiscale anche le ricostruzioni più importanti, comprese quelle che prevedono un aumento volumetrico e/o sagoma diversa.
Cosa dice il Decreto SEMPLIFICAZIONI sul Sismabonus 110% con demolizione e ricostruzione
Il DL Semplificazioni ha modificato il testo del Testo Unico dell’Edilizia in questo modo: “nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”.
Lo scopo di quest’ultima frase è quello di evitare che la previsione, nei piani di rigenerazione urbana, di incentivi volumetrici in caso di interventi di demolizione e ricostruzione porti, in realtà, a qualificare l’intervento come una nuova costruzione soggetta ad un differente regime giuridico (in termini di titolo edilizio richiesto, onerosità dello stesso, disposizioni generali applicabili, accesso ai Superbonus fiscali, ecc.).
Nella nuova versione normativa si può dunque affermare che la demolizione e ricostruzione del fabbricato è ora una ristrutturazione edilizia (e quindi agevolabile col superbonus) se così fatta:
- Zone escluse da vincoli paesaggistici e beni culturali, ed esterne alle Zone omogenee A (Centri e nuclei storici): – (a parità di volume) con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche plani volumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’ efficientamento energetico;
- (con aumento di volume): in aggiunta a quanto sopra, l’unica eccezione di incremento volumetrico è consentita per motivati interventi di rigenerazione urbana previsti dalla legislazione vigente o strumenti urbanistici comunali (P.R.G.)
- Zone con vincoli paesaggistici e beni culturali, e Zone omogenee A (Centri e nuclei storici):
- La demolizione e ricostruzione di edifici con mantenimento di sagoma, prospetti, se siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.”;
- Ripristino edifici crollati o demoliti: idem come al punto precedente.
Le pratiche edilizie necessarie per accedere al Sismabonus vanno seguite possibilmente da un ingegnere esperto in Sismabonus 110% e Strutture. Il nostro Team di lavoro è composto anche da Tributaristi e Avvocati esperti in edilizia per affrontare i casi più complessi anche sotto il profilo legale.