Il termoflussimetro per la certificazione energetica
Abbiamo già parlato in altri articoli dell’utilità del termoflussimetro come strumento di misura che ci permette di quantificare il valore della trasmittanza reale delle strutture opache.
La trasmittanza termica e fabbisogno energetico
Ricordiamo che conoscere il valore della trasmittanza termica U (W/mqK) dei vari elementi edilizi, che rappresenta la quantità di calore che nell’unità di tempo attraversa la superficie di un metro quadrato di un elemento costruttivo in presenza di una differenza di temperatura tra interno ed esterno pari ad 1 grado Kelvin, è fondamentale per calcolare il fabbisogno energetico di un intero fabbricato.
Il termoflussimetro per la certificazione energetica
Se nel caso di nuovi fabbricati il valore della trasmittanza può essere calcolato secondo valori tabellari adattati al caso specifico, quando si ha a che fare con edifici esistenti ciò risulta piuttosto complesso, in quanto difficilmente sono note le stratigrafie delle chiusure opache.
Quindi se si vuole ottenere un valore preciso, quando si deve realizzare una certificazione energetica di un edificio esistente, l’indagine termoflussimetrica rappresenta l’unico modo per determinare la trasmittanza termica con una certa accuratezza e in maniera non distruttiva.
L’indagine termoflussimetrica può comunque essere utile anche quando la stratigrafia delle componenti opache è nota in quanto la modalità di posa in opera dei materiali, che molto spesso non viene eseguita a regola d’arte, influenza il valore della trasmittanza termica e quindi il valore calcolato può discostarsi in modo rilevante da valore reale.
Infatti, da quanto riportato dalla letteratura tecnica di settore, si è riscontrato che i valori di trasmittanza calcolati si discostano, anche del 20 % rispetto a quelli della trasmittanza misuata in opera con termoflussimetro. Questo è dovuto, oltre che alla messa in opera non conforme alle indicazioni progettuali, anche ad una degradazione delle prestazioni coibenti dei materiali nel corso del tempo ed alla presenza di umidità al loro interno.<
Dall’Ace all’Ape
Recependo la Direttiva 2010/31/UE, è in vigore l’obbligo di allegare a tutti i contratti di compravendita immobiliare e ai nuovi di locazione, pena la nullità dei contratti stessi, la nuova attestazione energetica (Ape).La legge 90/2013, ha confermato la vigenza della nuova certificazione energetica degli edifici Ape (attestato di prestazione energetica) che sostituisce il vecchio l’Ace (attestato di certificazione energetica).
Sarà obbligatorio redigere un Attestato di prestazione energetica quindi per: lavori di nuova costruzione e interventi importanti sull’esistente, vendita o nuova locazione, annunci immobiliari, gestione di impianti termici e di climatizzazione.